Art. 107.
(Nuove denominazioni).

      1. Le denominazioni «sezione di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «tribunale di sorveglianza» e «magistrato di sorveglianza».
      2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 102, si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dalle apposite unità previsionali di base del bilancio di previsione del Ministero della giustizia.